Ci risiamo. La recente iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta in alcune procure, di medici e infermieri vaccinatori impegnati nella campagna vaccinale anticovid-19, in seguito al decesso di alcuni cittadini occorso dopo la vaccinazione, hanno riportato alla ribalta il tema della tutela legale degli esercenti le professioni sanitarie alle prese con la pandemia.
Si sono mossi i sindacati delle varie categorie, si è mossa, qualche giorno fa, anche la FNOMCEO chiedendo a gran voce “uno sgravio di responsabilità sul piano penale rimandando tutta la questione a una responsabilità di carattere civile che può essere sempre esercitata nei confronti dell’azienda sanitaria”. Parole sante.
Perché, dal punto di vista civilistico, la responsabilità contrattuale è in capo all’azienda sanitaria, essendo infine sufficiente, per l’operatore coinvolto, essere in possesso di una polizza cosiddetta “per colpa grave”, una polizza cioè, che lo tuteli dalle eventuali azioni di rivalsa da parte dell’azienda sanitaria.
In campo penale invece, la Costituzione prevede all’articolo 27, che la responsabilità penale sia personale e all’articolo 112, che l’azione penale sia obbligatoria. Dal combinato disposto dei due articoli della Costituzione deriva che se una persona muore dopo una vaccinazione (covid o non covid), il personale sanitario esecutore della vaccinazione debba ricevere obbligatoriamente l’avviso di garanzia.
La faccenda quindi non è di facile soluzione, trattandosi di creare una normativa in odore di anticostituzionalità. Si invochi quindi lo stato di necessità.