La Corte di Cassazione (quarta sezione Penale) ha assolto la Pediatra di Famiglia condannata nella sentenza di primo grado al risarcimento dei danni provocati dalla condotta del sostituto, escludendo qualsiasi responsabilità della titolare per l’operato del sostituto. Partendo dalla tipologia del rapporto di lavoro e da precedenti sentenze, la Corte di Cassazione ha escluso l’assimilazione delle prestazioni dei medici convenzionati (parasubordinati) alla tipologia del rapporto di tipo dipendente, sulla quale si era basata la prima sentenza. Secondo la Corte quindi, in caso di sostituzione del medico per assenza, non può configurarsi in capo a quest’ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all’art. 1228 c.c. che era sto utilizzato come motivazione nella sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo Nazionale, il sostituto all’atto dell’incarico di sostituzione assume direttamente e formalmente le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dall’Accordo, e quindi il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia.
In tale quadro, secondo la Corte, non è possibile configurare una responsabilità civile del medico titolare per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto.
In definitiva il medico sostituto non agisce come ausiliario del medico titolare, inteso quale debitore, come richiesto dall’art. 1228 c.c., poiché egli svolge l’attività in nome e per conto proprio.
Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine alla sostituzione di quest’ultimo, il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato e il medico sostituito è esonerato dalle conseguenze dannose dell’opera del sostituto. Si tratta di una sentenza importante, non solo per la collega che ha vissuto una drammatica esperienza personale, ma per tutta la Categoria che vede riconosciuto un ruolo di responsabilità del sostituto che avevamo dato per scontato e che la sentenza di primo grado aveva messo in crisi.
Di seguito è pubblicata la parte della sentenza che riguarda il caso specifico della Pediatra di Famiglia.