Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita, riunitosi oggi a Roma per fornire supporto scientifico e tecnico e chiarimenti procedurali sull’ applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola, sottolinea che:
- non esistono rischi aggiuntivi tali da controindicare la vaccinazione nei soggetti già immuni per malattia naturale o precedente vaccinazione per una o più malattie. Pertanto l’utilizzo di vaccini combinati non pone alcun problema di incremento della frequenza e della gravità di effetti collaterali rispetto ai vaccini monocomponenti. Le vaccinazioni in formulazioni monocomponenti saranno utilizzate solo quando i servizi vaccinali saranno stati opportunamente dotati;
- in tale ottica si raccomanda di evitare l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’eventuale pregressa immunizzazione;
- sono invece totalmente inutili e privi di qualsiasi valore predittivo i test che vengono proposti da alcuni per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini per bambini con particolari profili genetici;
- resta ferma la necessità che il medico certifichi, ove a lui note perché risultanti dalla storia clinica, condizioni di rarissime patologie (la cui lista è validata dall’Istituto Superiore di Sanità) che controindicano alcune vaccinazioni in modo permanente o temporaneo. Questi pazienti sono già noti e seguiti presso centri specialistici;
- da ultimo si segnala come la legge prevede quali condizioni esimenti dall’obbligo vaccinale in caso di pregressa immunizzazione da malattia naturale, esclusivamente: la notifica effettuata all’atto della diagnosi o in alternativa i referti di analisi sierologica. Nessun altro certificato o attestazione può considerarsi equipollente